<p><strong>AVVERTENZE</strong>:</p>
<p>La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p>
<p>L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.</p>
<p>A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o l’inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:</p>
<ul>
<li>lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;</li>
<li>lesioni a strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;</li>
<li>fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone.</li>
</ul>
<p>Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l’esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.</p>
<p>L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata (in alternativa):</p>
<ul>
<li>dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;</li>
<li>mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.</li>
</ul>
<p>Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione con proprio personale.</p>
<p>La riduzione dell’imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione da parte del Comune, dalla data dell’ordinanza sindacale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con apposita dichiarazione.</p>
<p><strong>Nota bene</strong>: Il/La dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).</p>
<p>Deve essere allegata alla domanda la documentazione fotografica che testimoni l'inagibilità dell'immobile.</p>
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