<p><strong>Si avvisa che come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale”,</strong></p>
<p style="text-align:center"><strong>a partire dal 1 ottobre 2021</strong></p>
<p><strong>l'accesso ai servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione potrà essere fatta solo tramite SPID o CIE</strong>.</p>
<p>Domanda per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (art. 9, legge 30 aprile 1999, n. 120)</p>
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</ul>
Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. della legge recanti le norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il 70° anno di età:
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e delle Comunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli uffici sanitari e i medici condotti;
- i segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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